Art. 8.
(Servizi di psichiatria pubblici e privati).

      1. I servizi e i presìdi di psichiatria privati convenzionati sono equiparati ai servizi e ai presìdi di psichiatria pubblici sulla base di criteri di accreditamento e di certificazione uniformi, richiesti per lo svolgimento delle attività di assistenza psichiatrica in regime di convenzione.

 

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